L’utilizzo del BIM in Italia è regolato tramite il cosiddetto Decreto BIM (DM 560 del 1 dicembre 2017), che stabilisce i tempi e le modalità per la progressiva introduzione del BIM in Italia e degli strumenti elettronici di modellazione dell’edilizia.

Il decreto BIM viene chiamato anche decreto Baratono, dal nome dell’ing. Pietro Baratono, Presidente della Commissione incaricata di predisporne il testo.

L’obiettivo dell’introduzione del BIM nel comparto delle costruzioni è quello di razionalizzare le attività di progettazione e delle verifiche, snellendo al contempo processi che influiscono sulle modalità e sui tempi di partecipazione alle gare di appalto; per questo motivo, l’innovazione BIM per la Pubblica Amministrazione rappresenta un’occasione di crescita per il settore, sia in termini di produttività, sia in termini di contenimento contenimento dei costi di progettazione, costruzione e gestione dell’opera nel suo intero ciclo di vita.

 

DECRETO BIM – DECRETO BARATONO

 

Il decreto BIM fissa le date di introduzione del BIM negli appalti: il primo obbligo fissato riguarda le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro ed impone l'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione a partire dal 1° gennaio 2019; progressivamente, poi, fissa gli obblighi via via per importi minori a decorrere dagli anni successivi al 2019.

Il BIM come obbligo normativo, scadenze temporali definite nel decreto BIM:

- dal 2019: BIM obbligatorio per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro;
- dal 2020: BIM obbligatorio per i lavori di importo superiore ai 50 milioni di euro;
- dal 2021: BIM obbligatorio per opere di importo superiore ai 15 milioni di euro;
- dal 2022: BIM obbligatorio per le opere oltre i 5,2 milioni di euro;
- dal 2023: obbligatorietà del BIM per tutte le opere oltre 1 milione di euro;
- dal 2025: obbligatorietà del BIM per tutte le nuove opere.

Nel Decreto BIM è previsto anche, da parte delle stazioni appaltanti, l’utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, ed è definito l’utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento. La trasparenza garantita dal decreto BIM per professionisti e stazioni appaltanti, dunque, avrà una ricaduta positiva anche in termini del contenimento della corruzione, come afferma lo stesso ing. Baratono.

 

Il BIM all’estero…

 

Anche all’estero si osserva la diffusione del BIM, più veloce in alcuni paesi (es. Regno Unito e paesi Scandinavi) e più graduale in altri.

Il Building Information Modeling consente alle aziende di collaborare per progettare e analizzare gli impianti degli edifici in modo rapido ed efficiente, riducendo i costi e aggiungendo valore ai loro progetti: la continua diffusione del BIM risulta fondamentale, dunque, per garantire una cooperazione fluida anche all’interno di progetti edili internazionali.